In conformità con l’articolo 373a del Regolamento Gewerbeordnung 1994 (GewO 1994), le aziende di uno Stato Membro dell’Unione Europea o facenti parte dello Spazio Economico Europeo che vi sono stabilite e vi esercitano attività commerciali, possono esercitare tali attività in Austria temporaneamente e occasionalmente alle stesse condizioni previste per i cittadini e le aziende austriache.
Per lo svolgimento di attività definite come “attività commerciali regolamentate”, le aziende sono tenute ad effettuare richiesta presso l’autorità competente, prima dell’inizio delle attività in Austria.
La certificazione rilasciata è nota come Dienstleistungsanzeige e autorizza l’azienda a svolgere la propria attività in territorio austriaco. Essa deve essere rinnovata annualmente qualora l’azienda preveda di offrire servizi in Austria nel corso dell’anno.
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Cos’è un’attività commerciale regolamentata?
Di seguito un elenco delle principali attività regolamentate in territorio austriaco secondo l’articolo 94 del summenzionato Regolamento:
- Attività medico-correlate (es. ottica, tecnologia ortopedica, odontotecnica, acustica, noleggio e commercio di dispositivi medici)
- Edilizia
- Meccatronica per macchine e tecniche di produzione
- Elettrotecnica ed elettronica
- Industria alimentare
- Benessere e cura della persona
- Settore del turismo
- Lavorazione di vetro e metalli
- Tecnologia del riscaldamento, ventilazione, refrigerazione e climatizzazione
- Industria manifatturiera (es. falegnami, pittori, lavorazione della plastica, sartoria, calzoleria)
- Agenzie di riscossione crediti; intermediazione di strumenti finanziari e assicurativi
- Automobilistica e meccanica
- Settore immobiliare
- Legatoria e stampa
- Laboratori chimici
- Produzione e commercio di articoli pirotecnici
- Consulenza (in ambito personale, sociale, aziendale e patrimoniale)
- Produzione di strumenti musicali
- Settore della sicurezza
- Spedizionieri
- Somministrazione di lavoro temporaneo
- Armerie (incluso il commercio di armi)
Ad ogni modo, il Ministero Federale dell’Economia e del Lavoro (BMAW) può designare ulteriori attività, rispetto a quelle elencate, come soggette a notifica Dienstleistungsanzeige. Si tratta delle attività per le quali, in caso di carenza di qualificazione professionale di un prestatore di servizi, si può prevedere un grave pregiudizio alla salute o alla sicurezza pubblica.
Come ottenere la Dienstleistungsanzeige?
Il prestatore di servizi deve notificare per iscritto al BMAW l’inizio dell’attività per la prima volta, prima di intraprenderla, tramite la notifica Dienstleistungsanzeige.
Alla prima notifica e a ogni successiva notifica annuale in caso di modifiche sostanziali devono essere allegati specifici documenti. Ad esempio:
- Dettagli della copertura assicurativa o di altre forme di protezione relative alla responsabilità professionale;
- Un certificato attestante che l’azienda è legalmente stabilita in uno Stato membro o in uno Stato parte del contratto per esercitare le attività in questione. Inoltre, l’esercizio di tali attività non gli deve essere stato vietato, neanche temporaneamente, al momento della presentazione del certificato;
- Un certificato delle qualifiche professionali del prestatore di servizi (solitamente del legale rappresentante dell’azienda);
- Nei casi in cui l’attività commerciale non sia regolamentata, il prestatore di servizi dovrà fornire una prova a dimostrazione del fatto che ha esercitato l’attività per almeno un anno nei dieci anni precedenti.
Tempistiche
Le autorità sono tenute a fornire conferma di ricezione della notifica entro un mese dalla trasmissione. Oltre alla verifica della sussistenza dei requisiti, l’autorità è tenuta ad accertarsi che non vi sia il rischio di un grave pregiudizio per la salute o la sicurezza pubblica o per il destinatario del servizio, qualora si tratti di alcune attività particolari. Ad esempio, documentazione aggiuntiva è richiesta per le attività nel settore della sicurezza, del commercio di armi e dell’edilizia.
In generale, la notifica Dienstleistungsanzeige deve ricevere riscontro con decisione ufficiale entro un mese dalla ricezione della documentazione completa. Tuttavia, casi particolari potrebbero richiedere ulteriori accertamenti, come ad esempio un esame di idoneità inerente alla formazione professionale. Tali accertamenti possono allungare le tempistiche di ottenimento dell’autorizzazione.
Infine, se l’esame di idoneità o un percorso di formazione non vengono superati con successo dal candidato, questi non è autorizzato a fornire il servizio oggetto della sua notifica in territorio austriaco.
Adempimenti per le attività commerciali non regolamentate
Per le attività che non rientrano nell’elenco delle attività regolamentate e che non sono state designate come soggette a notifica Dienstleistungsanzeige dal BMAW, il prestatore di servizi deve fornire per iscritto alcune informazioni al destinatario del servizio, prima della conclusione del contratto. Tra di esse, riportiamo di seguito le principali:
- Numero di registrazione o informazioni equivalenti utilizzate per l’identificazione del registro commerciale a cui il prestatore di servizi è iscritto;
- Se l’attività è soggetta ad autorizzazione nel paese di stabilimento, il prestatore deve fornire il nome e l’indirizzo dell’autorità di supervisione competente;
- Le camere professionali od organizzazioni simili di cui il prestatore di servizi è membro;
- La denominazione professionale o il titolo di studio del prestatore di servizi e lo Stato in cui sono stati conferiti;
- Se il prestatore di servizi esercita un’attività soggetta a IVA, egli è tenuto a fornire il numero di identificazione IVA;
- Dettagli sulla copertura assicurativa o su un altro tipo di protezione individuale o collettiva in relazione alla responsabilità professionale.
Sanzioni
Se non è stata effettuata la notifica Dienstleistungsanzeige o se si è verificata una violazione degli obblighi informativi, il BMAW può vietare l’esercizio per un periodo adeguato alla natura del divieto.
Inoltre, ai sensi del § 366, comma 1, punto 1 del Regolamento GewO del 1994, le violazioni delle disposizioni in materia di autorizzazione allo svolgimento di attività commerciali in territorio austriaco sono punibili con una ammenda amministrativa fino a €3.600.