Chiarimento dell’Agenzia delle Entrate in merito alle indennità che spettano ai lavoratori che svolgono la loro attività in luoghi sempre variabili e diversi.
A seguito della risposta dell’Agenzia delle Entrate all’interpello n. 55, sono stati forniti chiarimenti in merito alle indennità previste dall’art. 51, comma 6, del Testo Unico e che spettano ai lavoratori che, per contratto, svolgono la propria attività lavorativa in luoghi sempre variabili e diversi.
In particolare, l’istante chiede di specificare se la decorrenza del termine decadenziale di 48 mesi per la formulazione, da parte dei soggetti interessati, dell’istanza di rimborso, decorra da ogni singola mensilità stipendiale, nel cui cedolino risulta l’indennità e la relativa ritenuta, ovvero possa avere a riferimento il complessivo periodo d’imposta del 2016.
L’agenzia ritiene che, in base a ciò che è stato prospettato dall’Istante, si possa applicare l’art. 37 del DPR n. 602 del 1973, dal momento che la ritenuta è stata operata direttamente da un’amministrazione dello Stato nei confronti dei propri dipendenti e non da un sostituto d’imposta diverso dall’amministrazione statale. Pertanto, il giorno di inizio di decorrenza del termine di 48 mesi coinciderà con quello in cui la ritenuta è stata operata.
Si aggiunge, inoltre, che per i periodi d’imposta 2016 e 2017, gli individui che hanno presentato la dichiarazione annuale dei redditi, possono presentare una dichiarazione integrativa a favore per ciascuna annualità entro i termini di decadenza dell’azione di accertamento di cui all’art. 43 del DPR 29 settembre 1973, n. 600.
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