{"id":216012,"date":"2025-10-22T12:35:00","date_gmt":"2025-10-22T10:35:00","guid":{"rendered":"https:\/\/arlettipartners.com\/?post_type=news&#038;p=216012"},"modified":"2025-10-23T08:57:47","modified_gmt":"2025-10-23T06:57:47","slug":"circolare-operativa-decreto-flussi-2026-2028","status":"publish","type":"news","link":"https:\/\/arlettipartners.com\/it\/circolare-operativa-decreto-flussi-2026-2028\/","title":{"rendered":"Circolare flussi 2026-2028: al via la precompilazione delle domande"},"content":{"rendered":"\n<p>\u00c8 stata pubblicata la <strong>circolare congiunta<\/strong> relativa al decreto flussi, che contiene le indicazioni operative per l\u2019ingresso dei lavoratori stranieri per il <strong>triennio 2026-2028<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Dalle <strong>ore 9:00 del 23 ottobre 2025<\/strong> e fino al 7 dicembre 2025 sar\u00e0 possibile la precompilazione delle domande di nullaosta sulla base delle quote stabilite.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-procedure-e-requisiti\">Procedure e requisiti<\/h2>\n\n\n\n<p>La <a href=\"https:\/\/www.lavoro.gov.it\/documenti-e-norme\/normativa\/Circolare-8047-del-16102025\">Circolare Congiunta N. 8047\/2025<\/a> diramata il 16 ottobre 2025 chiarisce le modalit\u00e0 operative per l\u2019applicazione del <strong>DPCM del 2 ottobre<\/strong> (<a href=\"https:\/\/arlettipartners.com\/it\/pubblicato-decreto-flussi-2026-2028\/\">decreto flussi<\/a>) e del <strong>decreto-legge n. 146 del 3 ottobre<\/strong> (<a href=\"https:\/\/arlettipartners.com\/it\/italia-nuovo-decreto-legge-immigrazione\/\">disposizioni urgenti in materia di immigrazione<\/a>).<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-chi-puo-presentare-istanza-di-nullaosta-al-lavoro-subordinato\">Chi pu\u00f2 presentare istanza di nullaosta al lavoro subordinato?<\/h3>\n\n\n\n<p>Le istanze di nullaosta al lavoro subordinato (stagionale e non) possono essere presentate per le attivit\u00e0 economiche (identificate con <strong>codice ATECO<\/strong>) rientranti <strong>nei settori produttivi previsti dal DPCM<\/strong>. Ci\u00f2 fatta eccezione per il settore dell\u2019assistenza familiare.<\/p>\n\n\n\n<p>E\u2019 possibile controllare la corrispondenza tra i settori ammessi dal DPCM e i relativi codici ATECO consultando l\u2019<a href=\"..\/Downloads\/All.%202%20-%20Tabella%20Settori%20Ateco.xlsx\">apposita tabella<\/a> messa a disposizione dalle autorit\u00e0. Infatti, il settore produttivo di riferimento e il relativo codice ATECO <strong>dovranno essere indicati nella domanda di nullaosta<\/strong> nella sezione dedicata al contratto di lavoro proposto.<\/p>\n\n\n\n<p>Per tutti i settori rimane consentita la trasmissione dell\u2019istanza anche da parte delle <strong>agenzie di somministrazione<\/strong> come previsto dalla circolare n. 4518\/2023 e dal relativo <a href=\"https:\/\/arlettipartners.com\/it\/chiarimenti-sullimpiego-di-lavoratori-stranieri-attraverso-agenzie-di-somministrazione\/\">nostro chiarimento<\/a>.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-precedenza-lavoratori-stagionali-gia-impiegati-in-italia\">Precedenza lavoratori stagionali gi\u00e0 impiegati in Italia<\/h3>\n\n\n\n<p>In base all\u2019articolo 24, comma 9, del T.U.I., i lavoratori stagionali gi\u00e0 ammessi a lavorare in Italia <strong>almeno una volta nei cinque anni precedenti<\/strong> maturano un <strong>diritto di precedenza per il rientro in Italia<\/strong> per ragioni di lavoro stagionale, rispetto a coloro che non hanno mai fatto regolare ingresso in Italia per motivi di lavoro.<\/p>\n\n\n\n<p>Tale rientro si intende presso lo stesso o altro datore di lavoro. Tuttavia, tali lavoratori dovranno aver rispettato le condizioni indicate nel permesso di soggiorno ed essere rientrati nello stato di provenienza alla scadenza del medesimo. <\/p>\n\n\n\n<p>In questi casi, nel modulo di domanda saranno richieste le informazioni relative al precedente rapporto di lavoro. In particolare dovranno obbligatoriamente essere forniti i dati relativi alla precedente comunicazione obbligatoria, al precedente permesso di soggiorno o all\u2019assicurata (nel caso di permesso non ancora rilasciato). <\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-quando-e-necessaria-la-verifica-preventiva-di-indisponibilita-presso-il-cpi\">Quando \u00e8 necessaria la verifica preventiva di indisponibilit\u00e0 presso il CPI?<\/h3>\n\n\n\n<p>Per tutti gli ingressi per lavoro subordinato non stagionale, compresi quelli per assistenza familiare deve essere effettuata, da parte del datore di lavoro, la <strong>preventiva verifica presso il Centro per l\u2019Impiego (CPI)<\/strong>. La verifica \u00e8 volta ad accertare l\u2019indisponibilit\u00e0 di un lavoratore presente nel territorio nazionale. <\/p>\n\n\n\n<p>Sono <strong>esclusi<\/strong> dalla preventiva verifica, quindi, gli ingressi per lavoro stagionale, ai sensi dell\u2019art 30-quinquies del DPR 394\/1999.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-come-effettuare-la-verifica-preventiva-al-cpi\">Come effettuare la verifica preventiva al CPI?<\/h3>\n\n\n\n<p>La verifica va effettuata inviando al CPI competente l\u2019<a href=\"https:\/\/www.integrazionemigranti.gov.it\/AnteprimaPDF.aspx?id=7734\">apposito modulo<\/a> predisposto dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, che va altres\u00ec allegato alla domanda di nullaosta. <\/p>\n\n\n\n<p>La verifica si intende espletata con esito negativo se il CPI competente non comunica la disponibilit\u00e0 di lavoratori <strong>entro otto giorni<\/strong> dalla richiesta inviata. Gli otto giorni si intendono <strong>di calendario<\/strong>, comprensivi quindi delle domeniche, delle festivit\u00e0 e dei riposi.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-cosa-succede-se-il-cpi-identifica-dei-lavoratori-idonei-gia-presenti-in-italia\">Cosa succede se il CPI identifica dei lavoratori idonei gi\u00e0 presenti in Italia?<\/h3>\n\n\n\n<p>Se un lavoratore viene identificato e dunque invitato per un colloquio, il datore di lavoro dovr\u00e0 comunicare tempestivamente al CPI l\u2019esito della selezione unitamente ad ogni informazione utile ai fini della pratica.<\/p>\n\n\n\n<p>In particolare, il datore di lavoro si impegna a comunicare la mancata presentazione, senza giustificato motivo, del lavoratore inviato dal CPI, <strong>decorsi venti giorni lavorativi<\/strong> dalla data della richiesta di personale. Si impegna altres\u00ec a comunicare la non idoneit\u00e0 del candidato, accertata a seguito del colloquio, distinguendo in particolare il caso in cui l\u2019inidoneit\u00e0 sia conseguente al <strong>rifiuto da parte del lavoratore della proposta contrattuale<\/strong>. <\/p>\n\n\n\n<p>Le circostanze di cui sopra dovranno risultare da un\u2019<a href=\"https:\/\/www.integrazionemigranti.gov.it\/AnteprimaPDF.aspx?id=7733\">autocertificazione<\/a> che il datore di lavoro dovr\u00e0 allegare alla domanda di nullaosta.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-quando-va-allegata-l-asseverazione\">Quando va allegata l\u2019asseverazione?<\/h3>\n\n\n\n<p>L\u2019asseverazione, ovvero il documento con il quale i professionisti abilitati o le organizzazioni certificano il rispetto dei presupposti contrattuali, <strong>\u00e8 necessaria per tutti i settori<\/strong> in base all\u2019articolo 24-bis del TUI. Essa \u00e8 necessaria anche per il settore dell\u2019assistenza familiare. <\/p>\n\n\n\n<p>L\u2019asseverazione <strong>non<\/strong> \u00e8 richiesta invece nel caso in cui le domande siano inviate, in nome e per conto dei propri associati, dalle organizzazioni firmatarie del Protocollo d\u2019Intesa.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-quale-reddito-minimo-deve-possedere-il-datore-di-lavoro\">Quale reddito minimo deve possedere il datore di lavoro?<\/h3>\n\n\n\n<p>Per tutti i comparti lavorativi, ad esclusione dell\u2019assistenza familiare, il reddito imponibile (in caso di persona fisica o impresa individuale) o il fatturato (in caso di enti e societ\u00e0) <strong>non pu\u00f2 essere inferiore a \u20ac30.000,00 annui<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-reddito-imprese-agricole-disposizioni-specifiche\">Reddito imprese agricole: disposizioni specifiche<\/h3>\n\n\n\n<p>Per le <strong>imprese agricole<\/strong>, la capacit\u00e0 economica potr\u00e0 essere valutata considerando anche indicatori ulteriori rispetto al fatturato. Ad esempio, quelli ricavabili dalla dichiarazione IVA (considerando il volume di affari al netto degli acquisti) o dalla dichiarazione Irap e i contributi comunitari documentati dagli organismi erogatori.<\/p>\n\n\n\n<p>Per gli <strong>imprenditori agricoli titolari di reddito agrario<\/strong>, invece nel reddito imponibile o del fatturato, si pu\u00f2 considerare l\u2019ammontare del volume d\u2019affari, desumibile dalla dichiarazione IVA al netto degli acquisti (con esclusione degli acquisiti di beni strumentali ammortizzabili e non ammortizzabili, incrementato dai contributi comunitari documentati dagli organismi erogatori e dalle operazioni fuori campo IVA attinenti al settore agricolo).<\/p>\n\n\n\n<p>Per gli <strong>imprenditori agricoli non titolari di reddito agrario<\/strong>, si pu\u00f2 considerare il reddito imponibile o il fatturato risultante dall\u2019ultima dichiarazione dei redditi o dal bilancio di esercizio precedente. Qualora tali imprenditori agricoli svolgano anche altre attivit\u00e0 connesse (attivit\u00e0 commerciali o di lavoro autonomo) occorre considerare la somma del volume d\u2019affari di tutti gli intercalari nella dichiarazione IVA.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-casi-specifici-assistenza-familiare-e-conducenti\">Casi specifici: assistenza familiare e conducenti<\/h2>\n\n\n\n<p>Nel caso specifico dell\u2019assistenza familiare, la retribuzione dovr\u00e0 essere quella prevista dal <strong>CCNL di settore (lavoro domestico)<\/strong> e, comunque, non dovr\u00e0 essere inferiore al minimo previsto per l\u2019assegno sociale (\u20ac7002,97 annuali per il 2025). Con riferimento alla capacit\u00e0 economica del datore di lavoro, si fa riferimento a quanto indicato dalle circolari INL n.3\/2022 e 2066\/2023:<\/p>\n\n\n\n<p><em>il reddito imponibile del datore di lavoro con nucleo familiare composto solo dalla sua persona non pu\u00f2 essere inferiore a \u20ac 20.000,00 annui, limite che sale a \u20ac 27.000,00, nel caso in cui la famiglia anagrafica del datore di lavoro sia composta da pi\u00f9 familiari conviventi. Possono concorrere nella formazione del requisito reddituale del datore di lavoro sia il reddito del coniuge e dei parenti entro il secondo grado di parentela, anche se non conviventi, sia eventuali redditi esenti certificati (come, ad esempio, l&#8217;assegno di invalidit\u00e0).<\/em><\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-assistenza-familiare-esenzione-dall-asseverazione-e-dal-requisito-reddituale-nbsp\">Assistenza familiare: esenzione dall\u2019asseverazione e dal requisito reddituale &nbsp;<\/h3>\n\n\n\n<p>Solo nel caso di datore di lavoro <strong>affetto da patologie o disabilit\u00e0<\/strong> che ne limitino l\u2019autosufficienza e che presenti domanda di nullaosta per un lavoratore addetto alla sua assistenza, non vengono richiesti requisiti reddituali n\u00e9 asseverazione.<\/p>\n\n\n\n<p>In questi casi, la limitazione all\u2019autosufficienza non corrisponde necessariamente al riconoscimento dell\u2019invalidit\u00e0 civile ma pu\u00f2 essere semplicemente attestata dal medico di base o da una struttura pubblica. In fase di invio domanda di nullaosta, al posto dell\u2019asseverazione, andr\u00e0 fornita tale <strong>attestazione medica<\/strong>. Viene in ogni caso richiesta anche ai datori di lavoro domestico la verifica preventiva di indisponibilit\u00e0 presso il CPI.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-assistenza-familiare-chi-deve-presentare-la-domanda-di-nullaosta\">Assistenza familiare: chi deve presentare la domanda di nullaosta?<\/h3>\n\n\n\n<p>Nei casi di assistenza sanitaria domestica, la domanda di nullaosta pu\u00f2 essere inviata dal datore di lavoro che richiede l\u2019assistenza per se stesso, oppure da un <strong>delegato facente parte del nucleo familiare<\/strong> dell\u2019assistito.<\/p>\n\n\n\n<p>Inoltre, pu\u00f2 essere presentata da un <strong>rappresentante di convivenze familiarmente strutturate<\/strong> (comunit\u00e0 religiose, convivenze militari, case-famiglia, comunit\u00e0 di recupero e\/o assistenza disabili, comunit\u00e0 focolari).<\/p>\n\n\n\n<p>Infine, la circolare fa presente che, a differenza di quanto avvenuto con il decreto flussi precedente, per il triennio 2026-2028 la quota per l\u2019assistenza familiare \u00e8 riservata <strong>solo ai rapporti di lavoro domestico<\/strong>. Per le assunzioni nel settore della sanit\u00e0, assistenza sociale e servizi sanitari privati dovranno essere utilizzate le altre quote per lavoro subordinato e le richieste di nullaosta andranno inoltrate utilizzando il modello B2020.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-conducenti-requisiti-del-datore-di-lavoro\">Conducenti: requisiti del datore di lavoro<\/h3>\n\n\n\n<p>Per poter presentare la domanda di nullaosta per l\u2019ingresso di lavoratori da impiegare come conducenti, l\u2019impresa richiedente deve essere <strong>iscritta al Registro Elettronico nazionale (R.E.N.)<\/strong>. Inoltre, per il trasporto merci per conto terzi (codice ATECO H.49.4) deve essere iscritta all\u2019Albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi della provincia di appartenenza ed essere <strong>in possesso di licenza comunitaria valida<\/strong>, in caso di trasporti internazionali.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-conducenti-obbligatoria-la-patente-di-guida-equipollente-e-convertibile\">Conducenti: obbligatoria la patente di guida equipollente e convertibile<\/h3>\n\n\n\n<p>Per i conducenti del settore servizi di trasporto, logistica e magazzinaggio, \u00e8 necessario il possesso di patenti di guida equipollenti alla categoria richiesta e convertibili in Italia sulla base di <a href=\"https:\/\/www.mit.gov.it\/conversione-patente-estera\">accordi bilaterali esistenti<\/a> tra l\u2019Italia e il paese che ha emesso la patente.<\/p>\n\n\n\n<p>In particolare, i lavoratori che richiedono il nullaosta per attivit\u00e0 di \u201cTrasporto di merci su strada e servizi di trasloco\u201d (codice ATECO H.49.4) e \u201cAltri trasporti terrestri di passeggeri\u201d (codice ATECO H.49.3) dovranno essere in possesso delle specifiche patenti come indicate nella circolare.<\/p>\n\n\n\n<p>Trascorso un anno dalla residenza in Italia, tali lavoratori dovranno convertire la patente. La <strong>durata del contratto<\/strong> di lavoro sar\u00e0 pertanto, in questi casi, <strong>a tempo determinato della durata massima di un anno<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-conducenti-obbligatorio-il-possesso-di-carta-di-qualificazione-del-conducente-cqc\">Conducenti: obbligatorio il possesso di Carta di Qualificazione del Conducente (CQC)<\/h3>\n\n\n\n<p>Ai fini dell\u2019effettivo impiego nell\u2019attivit\u00e0 di conducente in Italia, inoltre, le imprese di trasporto dovranno dimostrare il perfezionamento degli adempimenti formativi prescritti per il rilascio della <strong>Carta di Qualificazione del Conducente (CQC)<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n<p>Tuttavia, in fase di richiesta del nullaosta, non \u00e8 necessario documentare il possesso della CQC, ma solo della patente di categoria richiesta.<\/p>\n\n\n\n<p>I lavoratori in possesso di patenti di guida rilasciate da stati non-UE potranno acquisire o rinnovare la qualificazione CQC in Italia, esibendo la ricevuta di richiesta del permesso di soggiorno (assicurata).<\/p>\n\n\n\n<p>Nei casi in cui il lavoratore sia in possesso di patente comunitaria e possieda gi\u00e0 la qualificazione CQC in corso di validit\u00e0, <strong>la durata del rapporto di lavoro potr\u00e0 essere a tempo indeterminato<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-presentazione-delle-domande\">Presentazione delle domande<\/h2>\n\n\n\n<p>Innanzitutto, \u00e8 considerata <strong>irricevibile<\/strong> la domanda dei datori di lavoro che nel precedente triennio non hanno sottoscritto il contratto di soggiorno (salvo causa a loro non imputabile). <\/p>\n\n\n\n<p>E\u2019 irricevibile anche la domanda dei datori di lavoro nei cui confronti risulti emesso decreto che dispone il giudizio o la sentenza di condanna non definitiva per specifici reati codice penale.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-limite-di-domande-per-ogni-datore-di-lavoro\">Limite di domande per ogni datore di lavoro<\/h3>\n\n\n\n<p>I datori di lavoro potranno presentare come utenti privati fino a <strong>un massimo di tre richieste di nullaosta al lavoro subordinato<\/strong> per ciascuna delle annualit\u00e0 2026-2028. Questo limite non si applica alle organizzazioni datoriali e ai professionisti abilitati. &nbsp;<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-domicilio-digitale\">Domicilio digitale<\/h3>\n\n\n\n<p>Ai fini della presentazione della domanda sar\u00e0 necessario predisporre di un <strong>indirizzo PEC<\/strong> registrato nelle apposite banche dati. Tale indirizzo PEC sar\u00e0 inteso come il domicilio digitale eletto dal richiedente. A questo indirizzo verranno inviate tutte le comunicazioni da parte dello Sportello Unico per l\u2019Immigrazione (SUI).<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-precompilazione-delle-domande-nbsp\">Precompilazione delle domande &nbsp;<\/h3>\n\n\n\n<p>La precompilazione dei moduli di domanda sul portale del Ministero dell\u2019Interno avviene tramite SPID o CIE.<\/p>\n\n\n\n<p>La precompilazione dei moduli di domanda \u00e8 consentita a partire dalle <strong>ore 9:00 del 23 ottobre 2025 e fino alle ore 20:00 del 7 dicembre 2025<\/strong>. Al fine di una rapida istruttoria delle domande, \u00e8 stata prevista la possibilit\u00e0 di allegare la documentazione probatoria necessaria. La documentazione dovr\u00e0 rispettare alcune caratteristiche di formato e, in taluni casi, dovr\u00e0 essere firmata digitalmente.<\/p>\n\n\n\n<p>I controlli di veridicit\u00e0 sulle dichiarazioni fornite dagli utenti saranno effettuati contestualmente all\u2019accesso alla precompilazione. Ove tale verifica abbia esito favorevole, il datore di lavoro\/rappresentante legale della societ\u00e0\/ente ricever\u00e0 via PEC un <strong>codice di attivazione domanda<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n<p>Inserendo tale codice sul portale, il richiedente potr\u00e0 accedere al modello di domanda di interesse, i cui campi risulteranno gi\u00e0 parzialmente precompilati. Alcune informazioni richieste (ad esempio, i dati reddituali e la partita IVA) saranno acquisite nei modelli di domanda tramite modalit\u00e0 asincrona: pertanto, saranno visibili nella stessa qualche giorno dopo il primo accesso al modello.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-saltavaggio-delle-domande\">Saltavaggio delle domande<\/h3>\n\n\n\n<p>Terminata la fase di precompilazione, saranno previsti dei giorni di <strong>riapertura del portale<\/strong>, dalle ore 9:00 del giorno 9 dicembre alle ore 20:00 del giorno 13 dicembre 2025, per consentire a coloro che hanno precompilato la domanda di visualizzar i dati che compaiono in modalit\u00e0 asincrona ed effettuare la necessaria operazione di salvataggio per rendere la domanda pronta per l\u2019invio.<\/p>\n\n\n\n<p>Si specifica che in questo arco temporale non sar\u00e0 possibile compilare nuove domande ma solamente apporre eventuali modifiche a quelle gi\u00e0 precompilato ed <strong>effettuare il necessario salvataggio<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-click-day\">Click day<\/h3>\n\n\n\n<p>Le domande precompilate, che si trovano quindi nello stato \u201cda inviare\u201d, potranno essere trasmesse in via definitiva a decorrere <strong>dalle ore 9:00<\/strong>:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Del <strong>12 gennaio 2026<\/strong> per lavoro subordinato stagionale nel settore agricolo<\/li>\n\n\n\n<li>Del <strong>9 febbraio 2026<\/strong> per lavoro subordinato stagionale nel settore turistico<\/li>\n\n\n\n<li>Del <strong>16 febbraio 2026<\/strong> per lavoro subordinato non stagionale<\/li>\n\n\n\n<li>Del <strong>18 febbraio 2026<\/strong> per lavoro subordinato non stagionale nel settore dell\u2019assistenza familiare.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p>Tutte le domande potranno essere comunque presentate fino al 31 dicembre 2026, ferma restando la verifica della disponibilit\u00e0 delle quote.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-fase-di-istruttoria\">Fase di istruttoria<\/h2>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-ripartizione-delle-quote\">Ripartizione delle quote<\/h3>\n\n\n\n<p>Entro <strong>dieci giorni<\/strong> dai rispettivi click day, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ripartisce le quote per lavoro subordinato stagionale e non stagionale, coerentemente con l\u2019analisi del fabbisogno del mercato del lavoro e secondo le indicazioni degli ITL, delle regioni e delle province autonome.<\/p>\n\n\n\n<p>Contestualmente, le quote vengono assegnate, in modalit\u00e0 informatica, per ambito provinciale. Trascorsi <strong>cinquanta giorni<\/strong> dalla data di imputazione delle quote, qualora il Ministero del lavoro e delle politiche sociali rilevi quote significative non utilizzate tra quelle previste dal D.C.P.M., pu\u00f2 effettuarne una diversa suddivisione sulla base delle effettive necessit\u00e0 riscontrate nel mercato del lavoro, fermo restando il limite massimo complessivo.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-rilascio-del-nullaosta\">Rilascio del nullaosta<\/h3>\n\n\n\n<p>Lo Sportello Unico per l\u2019Immigrazione rilascia il nulla osta all\u2019ingresso per motivi di lavoro subordinato non stagionale nel <strong>termine massimo di sessanta giorni <\/strong>dalla data di imputazione della richiesta alle quote di ingresso. Il nulla osta all\u2019ingresso per motivi di lavoro subordinato stagionale, invece, viene rilasciato <strong>non oltre venti giorni <\/strong>dalla data di imputazione della richiesta alle quote di ingresso.<\/p>\n\n\n\n<p>Trascorsi i termini senza che siano emerse ragioni ostative, il nullaosta verr\u00e0 rilasciato automaticamente e sar\u00e0 inviato \u2013 in via telematica &#8211; al datore di lavoro e alle Rappresentanze diplomatiche italiane dei Paesi di origine dei lavoratori per il rilascio del visto d\u2019ingresso.<\/p>\n\n\n\n<p>Per le richieste di nulla osta di lavoratori provenienti dal Bangladesh, dal Pakistan, dallo Sri Lanka e dal Marocco, il rilascio del nulla osta \u00e8 sempre subordinato al parere favorevole della Questura competente, nonch\u00e9 alla preliminare verifica da parte dell\u2019Ispettorato Nazionale del Lavoro. Non opera quindi in tale caso il silenzio assenso per l\u2019emanazione automatica del nulla osta, decorsi i termini procedimentali in assenza di pareri.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-conferma-della-domanda\">Conferma della domanda<\/h3>\n\n\n\n<p>A seguito degli accertamenti di rito sulla domanda di visto di ingresso presentata dal lavoratore e prima del rilascio dello stesso, il datore di lavoro \u00e8 tenuto a confermare la domanda di nulla osta al lavoro <strong>entro sette giorni<\/strong> dalla ricezione della comunicazione di avvenuta conclusione dei suddetti accertamenti.<\/p>\n\n\n\n<p>Tale comunicazione sar\u00e0 inoltrata, dal sistema informatico in uso agli Sportelli Unici per l\u2019Immigrazione (SUI), alla PEC del datore di lavoro e sar\u00e0 visibile anche nell\u2019area riservata del Portale ALI, attraverso la quale il datore di lavoro potr\u00e0 esprimere la volont\u00e0 di conferma.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>In assenza di conferma entro il suddetto termine, l\u2019istanza si intende rifiutata ed il nulla osta automaticamente revocato<\/strong>. In caso di conferma l\u2019ufficio consolare presso il Paese di residenza o di origine dello straniero rilascia il visto di ingresso.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-ingresso-in-italia-e-assunzione-nbsp-nbsp\">Ingresso in Italia e assunzione&nbsp;&nbsp;<\/h2>\n\n\n\n<p>Entro <strong>otto giorni<\/strong> dall\u2019ingresso del lavoratore nel territorio nazionale, il datore di lavoro ed il lavoratore <strong>sottoscrivono il contratto di soggiorno<\/strong>, mediante apposizione di firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata digitale. Il lavoratore pu\u00f2, altrimenti, firmare il contratto in forma autografa e l\u2019apposizione della firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata del datore di lavoro sulla copia informatica del contratto firmato in forma autografa dal lavoratore, costituisce dichiarazione ai sensi dell\u2019art. 47 del D.P.R. n. 445\/2000.<\/p>\n\n\n\n<p>Nello stesso termine di <strong>otto giorni <\/strong>il contratto di soggiorno <strong>deve essere restituito<\/strong> in via telematica, a cura del datore di lavoro, allo Sportello Unico per l\u2019Immigrazione competente per gli adempimenti concernenti la richiesta del permesso di soggiorno.<\/p>\n\n\n\n<p>Si precisa che ai sensi dell\u2019articolo 22, comma 6-bis, del T.U.I., il lavoratore che ha fatto ingresso in Italia dopo il rilascio del nulla osta al lavoro subordinato (stagionale e non) e del visto d\u2019ingresso pu\u00f2 svolgere immediatamente attivit\u00e0 lavorativa nelle more della sottoscrizione del contratto di soggiorno e dell\u2019invio della correlata richiesta di permesso di soggiorno; in tal caso le associazioni datoriali, nonch\u00e9 il singolo datore di lavoro, dovranno, altres\u00ec, provvedere autonomamente alla comunicazione obbligatoria di assunzione.<\/p>\n\n\n\n<p>Infine, per i casi di assunzione nel settore dell\u2019assistenza familiare il datore di lavoro dovr\u00e0 provvedere autonomamente alla comunicazione obbligatoria all\u2019INPS. Nel caso in cui, invece, l\u2019assunzione si formalizzi solo a seguito della sottoscrizione digitale del contratto di soggiorno, la comunicazione obbligatoria verr\u00e0 generata automaticamente dal sistema informatico.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Pubblicata la circolare decreto flussi, che fornisce indicazioni operative per l\u2019ingresso dei lavoratori stranieri per il triennio 2026-2028. <\/p>\n","protected":false},"author":15,"featured_media":184327,"template":"","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":""},"categories":[1422],"tags":[6735],"country":[1503],"container":[],"service":[6414],"tag-di-competenza":[5602],"class_list":["post-216012","news","type-news","status-publish","has-post-thumbnail","hentry","category-immigration-law","tag-news-2","country-italia","service-immigration-services-worldwide-eng","tag-di-competenza-team-im-it"],"acf":[],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO Premium plugin v27.3 (Yoast SEO v27.3) - https:\/\/yoast.com\/product\/yoast-seo-premium-wordpress\/ -->\n<title>Circolare flussi 2026-2028: al via la precompilazione delle domande - 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