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Trattamento Fiscale: interessi dei buoni postali fruttiferi percepiti da un soggetto non residente

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I buoni postali sono esenti dal pagamento dell’imposta sostitutiva solo se si è stati residenti all’estero per tutta la durata del titolo.

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I buoni postali sono esenti dal pagamento dell’imposta sostitutiva solo se si è stati residenti all’estero per tutta la durata del titolo.

Il 15 Febbraio 2021 l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito al regime di esenzione per gli interessi dei buoni postali fruttiferi, il quale risulta applicabile solo se l’individuo rimane residente all’estero per tutto il periodo in cui è stato intestatario dei buoni.

In merito agli interessi derivanti dai buoni postali fruttiferi, gli articoli 2 e 6 del Dlgs 239/1996 prevedono che:

  • Venga applicata un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi del 12,50%;
  • Sia prevista un’esenzione qualora gli interessi siano percepiti da soggetti residenti in Stati appartenenti alla cosiddetta White List.

Tuttavia, occorre tenere in considerazione anche le disposizioni previste dal Decreto interministeriale 23.12.1998 n. 511 il quale prevedono che:

  • Il regime di esenzione si applica solo nel caso in cui venga accertata la continuità del diritto fino dall’emissione del titolo;
  • Al buono postale fruttifero non deve essere applicato un doppio regime fiscale.

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