*Aggiornamento* da MARZO 2022, la quarantena all’ingresso in Italia NON E’ PIU’ OBBLIGATORIA, pertanto non è necessario farne richiesta per entrare in Italia.
Nel merito degli spostamenti a livello internazionale, tanto all’estero come in Italia, sono diversi gli adempimenti da rispettare. In base al paese di provenienza, alle finalità del viaggio e soprattutto anche in base alla sua durata, possono essere applicati molteplici adempimenti dal Paese di destinazione. L’isolamento fiduciario è una delle restrizioni maggiormente applicate: tuttavia, in Italia è possibile fare richiesta per l’esonero dalla quarantena, ma solo per determinati casi.
Indice dei contenuti
- Gli adempimenti per l’ingresso all’estero ed in Italia
- Classificazione dei paesi esteri in Italia
- Condizioni di quarantena in Italia
- Richiesta per l’esenzione dalla quarantena
- Ti aiutiamo nel richiedere l’esenzione
1. Gli adempimenti per l’ingresso all’estero ed in Italia
Per adempiere ai requisiti d’ingresso in Italia e all’estero, generalmente viene richiesta prova di negatività ad un test Covid-19 o avvenuta somministrazione del vaccino anti-covid, ora più facilmente certificabile grazie all’ottenimento del Green Pass.
2. La classificazione dei paesi esteri in Italia
In Italia, ormai da tempo, i paesi di tutto il mondo vengono classificati secondo il grado di rischio epidemiologico e suddivisi in 5 liste (A, B, C, D, E), aggiornate periodicamente in base a peggioramenti o miglioramenti in relazione all’emergenza covid-19.
I Paesi sono attualmente suddivisi in:
- Lista A: San Marino e Città del Vaticano;
- Lista B: Nessun paese;
- Lista C: Paesi UE/Schengen;
- Lista D: Arabia Saudita, Australia, Bahrein, Canada, Cile, Emirati Arabi Uniti, Giappone, Giordania, Kosovo, Israele, Kuwait, Nuova Zelanda, Qatar, Ruanda, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord (compresi Gibilterra, Isola di Man, Isole del Canale e basi britanniche nell’isola di Cipro ed esclusi i territori non appartenenti al continente europeo), Repubblica di Corea, Singapore, Stati Uniti d’America, Ucraina, Uruguay; Taiwan, Regioni amministrative speciali di Hong Kong e di Macao;
- Lista E: Resto del Mondo, compresi Paesi precedentemente considerati a rischio molto alto, ovvero Brasile, India, Bangladesh e Sri Lanka.
3. Le condizioni di quarantena in Italia
Considerata la suddivisione al punto n.2, la quarantena viene applicata a coloro che, negli ultimi 14 giorni precedenti l’ingresso in Italia, sono stati o transitati nei Paesi inclusi nella Lista E. In questo caso, si applica una quarantena obbligatoria di 10 giorni.
Una quarantena di 5 giorni è applicabile invece nei casi di ingresso con provenienza dai Paesi D, alla quale si può essere esentati al verificarsi delle seguenti condizioni:
- Compilazione del Passenger Locator Form;
- Risultato negativo a tampone molecolare o antigenico effettuato non oltre le 72 ore precedenti l’arrivo in Italia (ridotte a 48 ore nel caso di provenienza da UK ed Irlanda del Nord);
- Presentare contestualmente la certificazione verde COVID-19 o certificato equivalente che attesti l’avvenuta vaccinazione. In questo caso, non è accettata la certificazione di avvenuta guarigione.
4. Esonero dalla quarantena all’arrivo in Italia
Il Ministero della Salute Italiano ha stabilito una serie di condizioni per l’esenzione dalla quarantena al rientro in Italia. Ad esempio, il personale di imprese ed enti con sede legale o secondaria in Italia, che si sposta all’estero per comprovate esigenze lavorative, può attivare la deroga tramite autocertificazione, a patto che la trasferta non sia superiore alle 120 ore (5 giorni).
Nel caso in cui l’ingresso dalla Lista D o E avvenga per motivi di lavoro che prevedono un soggiorno oltre le 120 ore, o per motivi indifferibili, è necessario fare richiesta direttamente al Ministero della Salute, che provvederà a rilasciare direttamente la deroga in seguito ad approvazione della domanda.
In questo secondo caso, il Ministero richiede almeno 7 giorni di anticipo per processare la domanda.
Studio Arletti & Partners offre supporto completo nella richiesta per il rilascio dell’esonero dalla quarantena da parte del Ministero, raccogliendo i dati necessari e mantenendo i contatti con gli uffici ministeriali competenti fino al rilascio.