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Patente a Crediti: indicazioni per il riconoscimento di crediti aggiuntivi

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro chiarisce come ottenere crediti aggiuntivi nella patente a crediti. Requisiti, certificazioni e controlli previsti dal DM 132/2024.

Indice dei Contenuti

Consulenza per il Distacco dei Lavoratori

Con la nota prot. n. 288 del 15 luglio 2025, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha fornito delle indicazioni operative in merito alle modalità di riconoscimento dei crediti aggiuntivi previsti per la Patente a crediti, introdotta con il Decreto Ministeriale n. 132/2024.

L’articolo 5, comma 7, del D.M. 132/2024 riconosce alle imprese e ai lavoratori autonomi la possibilità di incrementare il punteggio iniziale (pari a 30 crediti) fino a un massimo di 100, mediante il possesso di determinati requisiti aggiuntivi. Di seguito esaminiamo i principali.

Anzianità d’iscrizione alla CCIAA

Ai sensi dell’art. 5, comma 2, del D.M. 132/2024, è possibile ottenere fino a 10 crediti aggiuntivi in base alla storicità dell’impresa. La storicità verrà calcolata sulla base della data d’iscrizione alla Camera di Commercio. Il dato verrà acquisito automaticamente per i soggetti italiani iscritti. Negli altri casi, è richiesta un’autodichiarazione del rappresentante legale.

Per imprese estere e i professionisti che operano in cantiere non tenuti all’iscrizione camerale (es. archeologi), l’anzianità sarà riferita tramite autodichiarazione al possesso della partita IVA o all’iscrizione alla Gestione separata INPS.

Infine, i crediti non saranno cumulabili con il punteggio precedente: si considererà pertanto il valore corrispondente all’anno corrente.

Certificazioni e asseverazioni MOG

Ulteriori crediti possono essere attribuiti in base al possesso di:

  • Certificazione conforme all’UNI EN ISO 45001 rilasciata da enti accreditati da ACCREDIA o da altri enti aderenti agli accordi IAF MLA (International Accreditation Forum – Multilateral Recognition Arrangement);
  • Asseverazione MOG (Modello di organizzazione e gestione della salute e sicurezza) conforme all’art. 30 del D.Lgs. 81/2008, asseverati da organismi paritetici secondo la norma UNI 11751-1.

In tutti i casi, è necessario allegare la documentazione completa con date di validità. È inoltre possibile aggiornare le dichiarazioni a partire da un mese prima della scadenza del certificato precedente.

Consulenza e monitoraggio

La consulenza e il monitoraggio svolti con esito positivo da organismi paritetici iscritti al repertorio nazionale di cui all’art. 51 del D.Lgs. 81/2008, accompagnati dal rilascio di un’attestazione delle attività e dei servizi di supporto prestati alle imprese, consentono il riconoscimento di ulteriori crediti.

Certificazioni SOA

Rientrano tra i requisiti premianti anche il possesso di:

  • Attestazione SOA – Classifica I
  • Attestazione SOA – Classifica II

Indipendentemente dalla categoria, il rappresentante legale dovrà allegare l’attestazione con data di validità (triennale). Anche in questo caso, l’aggiornamento è consentito a partire da un mese prima della scadenza.

Rettifiche, sospensioni e controlli

L’INL chiarisce che in caso di sospensione temporanea di uno dei requisiti, l’azienda dovrà informare tempestivamente l’Ispettorato territoriale per la relativa sottrazione dei crediti. La rettifica di eventuali dati erronei può essere effettuata dal rappresentante legale prima dell’aggiornamento notturno automatico del punteggio (tra le 00:00 e le 03:00). In caso contrario, è necessario rivolgersi ad un Ufficio territoriale, anche via PEC indicando il CF dell’impresa titolare della Patente a crediti la relativa motivazione.

Durante l’attività ispettiva, qualora emerga l’assenza di requisiti dichiarati, il personale può proporre la sottrazione dei relativi crediti tramite l’applicativo “Verifica Patente a Crediti”, previa validazione del dirigente dell’Ufficio di competenza. La sottrazione dovrà essere formalizzata e notificata al legale rappresentante dell’impresa.

Attestazione e deleghe d’ufficio

I soggetti stranieri non in possesso di identità digitale (es. SPID, CIE, CNS, eIDAS) devono presentarsi presso un Ispettorato territoriale per attestarsi o delegare un soggetto provvisto di credenziali. Per i cittadini italiani, l’accesso alla procedura è invece consentito solo tramite identità digitale.

I professionisti che operano in cantiere non in possesso della patente, dovranno attestarsi contattando un Ufficio territoriale dell’Ispettorato del lavoro.

Infine, si segnala che per le patenti rilasciate prima del 10 luglio 2025 a soggetti non presenti nell’archivio camerale sono in corso verifiche di congruità.

Fonti normative

Autorità Fonte Numero Data Link

Riferimenti Normativi

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